Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Titolo IV
Art. 99
99 / 100Art. 92 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare norme per accertare che i contribuenti, di cui al presente Testo unico, abbiano versato le quote dovute al fondo di nazionale in base al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.
A tale fine si intendono riaperti i termini ed il pagamento sarà esente da sopratassa e da multa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-99