Art. 99 · Art. 92 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioTitolo IV

Art. 99

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Art. 92 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare norme per accertare che i contribuenti, di cui al presente Testo unico, abbiano versato le quote dovute al fondo di nazionale in base al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72. A tale fine si intendono riaperti i termini ed il pagamento sarà esente da sopratassa e da multa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-99