Art. 96 · Art. 89 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioTitolo III

Art. 96

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Art. 89 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Le cartelle fondiarie e le obbligazioni emesse dopo il 13 aprile 1947 ed in genere tutti i cespiti patrimoniali formatisi dopo tale data, sono esenti dall'imposta del 4 per cento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-96