Art. 92 · Art. 85 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e art. 3 della legge 23 dicembre 1949, n. 926
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioTitolo III

Art. 92

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Art. 85 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e art. 3 della legge 23 dicembre 1949, n. 926

In vigore dal 11 mag 1950
Qualora, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, non esista un valore definitivamente accertato per il 1947 ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, l'imposta è provvisoriamente liquidata sul valore iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio. Nei riguardi delle società ed enti assoggettabili alla imposta ordinaria sul patrimonio con le norme di cui all' e seguenti del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, l'impostà è liquidata sul valore provvisoriamente iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio. L'azione della finanza per rettificare, ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, le dichiarazioni delle società per azioni e in accomandita per azioni e per procedere - in caso di omessa dichiarazione - all'accertamento d'ufficio, può essere esercitata entro un anno dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta di negoziazione, dei valori sui quali le predette imposte patrimoniali vanno commisurate.
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