Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Titolo II
Art. 89
89 / 100Art. 82 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 23 della legge 10 novembre 1949, n. 805
In vigore dal 11 mag 1950
I contribuenti possono versare in Tesoreria, in unica soluzione, con l'abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento, in ragione d'anno, ridotto, dal 27 novembre 1949, al 7 per cento, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora da scadere.
Il riscatto può essere chiesto tanto per l'importo accertato in via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva.
Il riscatto dell'intero ammontare dell'imposta deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della prima rata d'imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.
I riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dalla prima delle rate dell'anno successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a, quello in cui la domanda è presentata. Dal 27 novembre 1949 i riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 aprile di ciascun anno, con effetto dalla rata scadente nell'agosto successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno in cui la domanda è presentata.
Non è ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali.
In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria, non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale sono altresì applicabili le norme degli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-89