Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Titolo II
Art. 87
87 / 100Art. 80 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data di pubblicazione della legge 1 settembre 1947, n. 828, salvi i diritti dei terzi, costituiti anteriormente alla data stessa.
Si applicano per l'imposta straordinaria prevista nel presente titolo le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-87