Art. 80 · Art. 73 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioTitolo II

Art. 80

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Art. 73 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Le esenzioni stabilite dai numeri 4, 5 e 6 dell' si applicano al patrimonio dei soggetti indicati nell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-80