Art. 79 · Art. 72 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 18 della legge 10 novembre 1949, n. 805
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioTitolo II

Art. 79

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Art. 72 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 18 della legge 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 11 mag 1950
Per le cooperative e le società mutue di assicurazione la condizione relativa ai principi ed alla disciplina della mutualità, di cui all'articolo precedente, è, in ogni caso, subordinata alla esistenza, nello statuto, delle seguenti clausole: 1) divieto, in caso di distribuzione di dividendi, di superare la ragione dell'interesse legale, ragguagliato al capitale effettivamente versato; 2) divieto di ogni riparto delle riserve fra i soci, durante l'esistenza della società; 3) devoluzione, in caso di cessazione della società, dell'intero patrimonio sociale, previo rimborso del solo capitale effettivamente versato dai soci, a fini di pubblica utilità, riconosciuti tali dall'Amministrazione finanziaria. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le clausole indicate ai numeri 1) e 2) non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-79