Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Titolo II
Art. 77
77 / 100Art. 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 113 articoli 15 e 16, 2 comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805
In vigore dal 11 mag 1950
( del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 113) ° comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805)
È istituita, una imposta straordinaria sul patrimonio, al 28 marzo 1947, dei seguenti soggetti:
a) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;
b) società in accomandita semplice, società in nome collettivo;
c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che
esplicano un'attività produttiva di reddito tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria B o che
corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata all'esercizio di tale attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-77