Art. 77 · Art. 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 113 articoli 15 e 16, 2 comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioTitolo II

Art. 77

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Art. 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 113 articoli 15 e 16, 2 comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 11 mag 1950
( del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 113) ° comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805) È istituita, una imposta straordinaria sul patrimonio, al 28 marzo 1947, dei seguenti soggetti: a) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata; b) società in accomandita semplice, società in nome collettivo; c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano un'attività produttiva di reddito tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria B o che corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata all'esercizio di tale attività.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-77