Art. 67 · Art. 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 4 della legge 23 dicembre 1948, n. 1451
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo XI

Art. 67

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Art. 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 4 della legge 23 dicembre 1948, n. 1451

In vigore dal 30 dic 1951
L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1952. Entro il 31 dicembre 1953 si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della dichiarazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-67