Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo XI
Art. 65
65 / 100Art. 62 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data del 29 marzo 1947, salvi i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data stessa.
È in facoltà dell'Intendenza di finanza di rinunziare, in tutto o in parte, a tale privilegio speciale per tutti gli immobili o per alcuni o parte di essi, contro prestazione, ove il resto del patrimonio non costituisca sufficiente garanzia per la riscossione del credito erariale, di garanzia riconosciuta idonea dall'Amministrazione.
La Finanza ha, inoltre, privilegio sulla generalità dei mobili che appartengono al debitore dell'imposta al momento della riscossione.
Questo privilegio è posposto a tutti i privilegi generali e speciali, di cui agli articoli 2751 e 2752 del Codice civile.
Nei casi di esecuzione forzosa e di fallimento, la Finanza ha il diritto di esser collocata per la totalità della, imposta, il cui ammontare sarà determinato con le norme dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-65