Art. 64 · Art. 61 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo X

Art. 64

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Art. 61 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Le società, associazioni ed enti che non ottemperino agli obblighi fissati dal presente Testo unico, sono soggetti alle sanzioni non di carattere penale previste nei precedenti articoli ed i loro legali rappresentanti alle sanzioni di carattere penale. La società è solidalmente responsabile coi propri rappresentanti, dirigenti o funzionari del pagamento delle penalità.
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