Art. 62 · Art. 59 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo X

Art. 62

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Art. 59 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
I contribuenti che impediscano ai funzionari ed ai Collegi giudicanti l'esercizio delle facoltà indicate all', sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 250.000. Coloro che, richiesti di presentare atti o fornire notizie a termine dell', vi si rifiutino o non vi ottemperino entro il termine fissato, che non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di notifica della richiesta, incorrono nella pena pecuniaria prevista nel comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-62