Art. 61 · Art. 58 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo X

Art. 61

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Art. 58 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Chiunque, allo scopo di occultare o sottrarre all'imposta straordinaria progressiva attività patrimoniali altera i registri contabili, o omette negli inventari la iscrizione di attività, o vi iscrive passività inesistenti, o forma scritture od altri documenti fittizi preordinati a nascondere in tutto o in parte la verità, ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 5.000.000. Qualora gli atti di cui al precedente comma riguardino le società indicate nell', sono soggetti alla multa anche i rappresentanti legali delle società stesse.
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