Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo X
Art. 61
61 / 100Art. 58 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Chiunque, allo scopo di occultare o sottrarre all'imposta straordinaria progressiva attività patrimoniali altera i registri contabili, o omette negli inventari la iscrizione di attività, o vi iscrive passività inesistenti, o forma scritture od altri documenti fittizi preordinati a nascondere in tutto o in parte la verità, ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 5.000.000.
Qualora gli atti di cui al precedente comma riguardino le società indicate nell', sono soggetti alla multa anche i rappresentanti legali delle società stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-61