Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo X
Art. 58
58 / 100Art. 56 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Il contribuente che ometta di presentare la dichiarazione nei termini stabiliti è soggetto al pagamento di una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta definitivamente accertata, ed è punito con l'ammenda da una metà all'intera somma dell'imposta stessa.
La sopratassa stabilita nel comma precedente è ridotta ad un terzo, nei casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica.
Ove il contribuente presenti la dichiarazione nei termini stabiliti dall', omettendo l'indicazione di uno o più cespiti o dichiarando debiti che risultino fittizi, è soggetto ad una sopratassa pari alla quota proporzionale di imposta definitivamente accertata sui cespiti omessi o che sarebbe stata sottratta-, ed è punito con l'ammenda dalla metà all'ammontare della quota stessa.
La sopratassa prevista nel comma precedente è ridotta ad un terzo, ove il contribuente dichiari i cespiti stessi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica.
Ove il contribuente dichiari un valore imponibile inferiore a quello minimo determinato secondo le norme degli articoli da 36 a 39, è soggetto ad una pena pecuniaria pari alla differenza tra l'imposta liquidata sul valore determinato secondo le norme degli articoli sopra citati e quella liquidata sul valore dichiarato.
La pena pecuniaria non si applica quando l'imposta di cui l'Erario sarebbe stato defraudato non supera il quinto dell'imposta dovuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-58