Art. 56 · Art. 54 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo IX

Art. 56

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Art. 54 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
L'Amministrazione finanziaria può, in qualsiasi momento, disporre d'ufficio il riscatto della imposta straordinaria sul patrimonio, quando vi sia fondato motive che possa venir meno la garanzia del credito erariale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-56