Art. 48 · Art. 48 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo VII

Art. 48

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Art. 48 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Le Commissioni giudicanti hanno tutte le facoltà conferite dall' ai funzionari delle imposte. Le Commissioni di prima istanza hanno, inoltre, la facoltà di eseguire d'ufficio accertamenti non proposti dagli Uffici distrettuali e di elevare le cifre di patrimonio fissate dagli Uffici, o concordate tra i contribuenti e l'Ufficio, anche se già inscritte a ruolo. Sono applicabili, ai fini del presente Testo unico, le disposizioni contenute negli del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436. La facoltà concessa dal comma precedente alle Commissioni cessa col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la prescrizione dell'azione della finanza, a norma dell' del presente Testo unico.
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