Art. 47 · Art. 47 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo VII

Art. 47

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Art. 47 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
I notai e tutti coloro che, non esercitando l'industria del credito, abbiano, a qualunque titolo, valori in deposito, spettanti a soggetti indicati nell', sono tenuti a denunziare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione risiedono, il cognome, il nome, la paternità, ed il domicilio del depositante, e, qualora, ad essi sia noto, anche l'ammontare e la natura dei valori depositati. Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria le società per azioni sono tenute a dichiarare i possessori dei loro titoli azionari, quali risultano dal libro, dei soci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-47