Art. 43 · Art. 43 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo VI

Art. 43

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Art. 43 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Per quanto non previsto nel presente Testo unico, si applicano, per la dichiarazione ai fini dell'imposta straordinaria, le disposizioni valevoli per la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ordinarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-43