Art. 35 · Art. 35 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo VI

Art. 35

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Art. 35 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Per quanto riguarda i cespiti, la dichiarazione deve indicare: a) per i terreni - compresi i fabbricati rurali - il comune e la località in cui sono situati, la intestazione della partita catastale, le colture, il reddito imponibile ai fini della imposta terreni, e, se il terreno è dato in fitto, il canone e le generalità dell'affittuario; b) per i fabbricati, il comune in cui sono situati, la via ed il numero civico, la destinazione, il numero dei piani e dei vani, il reddito imponibile ai fini della imposta, sui fabbricati. Per i terreni e fabbricati acquisiti dopo il 10 giugno 1940, deve indicarsi anche il titolo di acquisto; c) per i censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo, il titolo costitutivo, le generalità del debitore e l'ammontare annuo; d) per le miniere, cave, torbiere, saline, tonnare, laghi e stagni da pesca, il comune e la località in cui sono situati, le attrezzature fisse e gli strumenti; e) per le opere in corso di costruzione, l'ubicazione, lo stato di avanzamento dei lavori alla data del 28 marzo 1947 e il capitale investito; f) per le aree fabbricabili, il comune in cui sono situate, il numero e l'intestazione della partita catastale, l'ubicazione, l'estensione e le condizioni dell'area e le eventuali opere in essa eseguite; g) per le aziende industriali e commerciali, la elencazione dei diversi elementi, attivi e passivi, che le compongono, come il macchinario, le attrezzature, i mobili, gli arredamenti, i crediti, i brevetti ed altri titoli di privativa, i titoli che fanno parte dell'azienda, secondo le risultanze dell'inventario, aggiornato alla data del 28 marzo 1947 ed, in mancanza, di un inventario da redigersi ai fini del presente Testo unico. Le esistenze di magazzino devono risultare da inventario separato ed analitico, con l'indicazione della qualità, quantità e prezzo unitario per ogni tipo di merce; h) per le quote di partecipazione in società, la denominazione e la sede della società; i) per i titoli pubblici e privati, la indicazione, per ogni tipo di titoli, dell'ente emittente, della qualità, della quantità e del taglio; l) per i depositi e conti presso istituti di credito e casse postali, l'ente depositario, gli estremi del deposito o conto ed il saldo alla data del 28 marzo 1947; m) per i crediti, il titolo costitutivo, l'ammontare, anche se scaduto, da esigere alla data del 28 marzo 1947, le generalità ed il domicilio del debitore, con la specificazione delle eventuali circostanze di fatto che ne lascino presumere la perdita totale o parziale; n) per ogni altro cespite non elencato nel presente articolo, la consistenza, le caratteristiche ed ogni altro elemento necessario od utile per la sua identificazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-35