Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo VI
Art. 34
34 / 100Art. 34 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
La dichiarazione deve indicare:
1) il cognome, nome, paternità e domicilio fiscale del contribuente, o - se si tratti di enti collettivi - la denominazione e la sede;
2) le attività e passività patrimoniali, singolarmente specificate, che concorrono a formare il patrimonio di ciascun obbligato alla dichiarazione ed il valore di ciascun cespite, determinato secondo le disposizioni contenute negli articoli da 36 a 39.
Quando taluna delle attività intestate al contribuente sia di proprietà di terzi, il contribuente intestatario deve, nella propria dichiarazione, designare l'effettivo proprietario ed indicare la prova relativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-34