Art. 33 · Art. 33 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 16, ultimo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo VI

Art. 33

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Art. 33 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 16, ultimo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 11 mag 1950
Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società di fatto, le associazioni ed enti sono tenuti a dichiarare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione hanno la loro sede, il cognome, nome, domicilio od indirizzo dei singoli soci ed i crediti di finanziamento spettanti ai medesimi. Dette società, in quanto non siano soggette all'imposta di negoziazione, devono, inoltre, dichiarare il loro patrimonio, con l'indicazione delle quote spettanti ai singoli soci, fermo restando l'obbligo dei soci stessi di comprendere le rispettive quote nella dichiarazione individuale del loro patrimonio. Le dichiarazioni previste nel comma precedente devono essere presentate entro il 31 dicembre 1947. Le sanzioni non di carattere penale stabilite per omessa od infedele dichiarazione per i singoli contribuenti sono applicabili in confronto delle società anzidette. Le dichiarazioni comunque già presentate ai sensi dell', terzo comma, del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dalle società e dagli enti costituiti all'estero, sono valide agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Tuttavia, le società e gli enti predetti possono dichiarare, entro il termine di quattro mesi dalla data del 27 novembre 1949, il capitale investito od esistente in Italia e l'ammontare delle partecipazioni accertate o accertabili al nome di persone fisiche.
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