Art. 27 · Art. 27 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo V

Art. 27

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Art. 27 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Il denaro ed i titoli di credito al portatore, entrati nel patrimonio del contribuente dopo il 1 gennaio 1944, in dipendenza di alienazione di beni, di successione ereditaria e di donazione, si presumono ancora posseduti alla data del 28 marzo 1947, salvo al contribuente di dimostrarne il consumo o l'impiego in cespiti dichiarati o comunque accertati ai fini della imposta straordinaria, o esenti dall'imposta stessa.
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