Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo V
Art. 27
27 / 100Art. 27 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Il denaro ed i titoli di credito al portatore, entrati nel patrimonio del contribuente dopo il 1 gennaio 1944, in dipendenza di alienazione di beni, di successione ereditaria e di donazione, si presumono ancora posseduti alla data del 28 marzo 1947, salvo al contribuente di dimostrarne il consumo o l'impiego in cespiti dichiarati o comunque accertati ai fini della imposta straordinaria, o esenti dall'imposta stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-27