Art. 22 · Art. 22 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo IV

Art. 22

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Art. 22 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Tutti i cespiti, non specificati negli articoli precedenti, si valutano in base alla media dei valori del periodo 1 ottobre 1946-31 marzo 1947.
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