Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo IV
Art. 22
22 / 100Art. 22 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Tutti i cespiti, non specificati negli articoli precedenti, si valutano in base alla media dei valori del periodo 1 ottobre 1946-31 marzo 1947.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-22