Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo IV
Art. 16
16 / 100Art. 16 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
I crediti si valutano al loro importo nominale.
Quando concorrano circostanze di fatto che lascino fondatamente presumere la perdita totale o parziale del credito, il contribuente può chiedere che fra le attività patrimoniali non sia computato il credito stesso, oppure che sia accordata una riduzione del valore nominale di esso.
Per i debiti non ancora scaduti ed improduttivi di interessi, la valutazione è fatta sulla base del valore alla data del 28 marzo 1947, scontando l'importo nominale all'interesse composto del 5% annuo, fino alla data di scadenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-16