Art. 12 · Art. 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo IV

Art. 12

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Art. 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 11 mag 1950
Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano alla qualità della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette. Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualità e classe, la facoltà di ricorso e di rettifica è ammessa nei riguardi dell'imponibile. Contro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini della imposta straordinaria sul patrimonio, ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la natura, la consistenza o l'assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto, notevolmente diverse da quelle dell'unità tipo, approvate dalla Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o classe cui il fabbricato è stato assegnato. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente.
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