Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 mag 1950
Il Testo unico predetto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 9 maggio 1950 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 14. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-rd-2