Art. 42
StatutoTitolo X

Art. 42

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In vigore dal 23 nov 1950
Nel caso previsto dal precedente , gli organi amministrativi continuano a funzionare nelle forme regolate dal presente statuto fino al totale rimborso delle cartelle emesse. Soltanto dopo tale rimborso l'assemblea generale straordinaria delibera lo scioglimento definitivo, la liquidazione e la nomina del liquidatore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-42