Art. 10
StatutoTitolo III

Art. 10

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In vigore dal 23 nov 1950
Il tasso dell'interesse delle cartelle edilizie viene determinato dal Consiglio di amministrazione, entro il limite massimo fissato a norma di legge per le cartelle fondiarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-10