Art. 51
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo IV

Art. 51

51 / 81
In vigore dal 31 mag 1950
L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-51