Art. 50
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo IV

Art. 50

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In vigore dal 31 mag 1950
Il sanitario radiato dall'Albo può essere reiscritto, purchè siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. Sulla istanza di reiscrizione provvede il Consiglio con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-50