Art. 48
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo IV

Art. 48

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In vigore dal 31 mag 1950
Quando il Consiglio ometta di iniziare il procedimento disciplinare su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica ovvero nei procedimenti già iniziati trascuri di emettere le sue decisioni, provvede il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con la procedura stabilita per i sanitari condotti nell', primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Il provvedimento del prefetto deve essere motivato a norma dell'. La disposizione dei precedenti commi si osserva anche, in quanto applicabile, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale, nei casi preveduti negli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-48