Art. 36
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo III

Art. 36

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In vigore dal 31 mag 1950
Lo scioglimento dei Consigli degli Ordini o Collegi, previsto dall' del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, può essere ordinato, su proposta, delle rispettive Federazioni nazionali, anche nei casi di: a) morosità nel pagamento del contributo di cui all', terzo comma, del decreto legislativo predetto; b) reiterata inosservanza dei deliberati delle Federazioni nazionali nell'esercizio delle attribuzioni di cui all', lettera b), del decreto stesso.
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