Art. 14
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo II

Art. 14

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In vigore dal 7 apr 1960
Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del presidente dell'Ordine o Collegio è convocata l'assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio. L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-14