Art. 12
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo I

Art. 12

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In vigore dal 31 mag 1950
Qualora il Consiglio ometta di disporre le cancellazioni nei casi e nei termini previsti dall' del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e dall' del presente regolamento, provvede il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità. Il provvedimento del prefetto dev'essere motivato.
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