Art. 7
Accordo 2

Art. 7

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In vigore dal 3 set 1950
Saranno ammessi versamenti anticipati a fronte di merci originarie dall'Italia e dalla Spagna destinate ad essere importate in Spagna, rispettivamente in Italia, a condizione che tali versamenti si riferiscano a delle licenze d'importazione già rilasciate da parte delle Autorità competenti, siano previsti nei contratti di acquisto della merce e corrispondano agli usi commerciali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-7-2