Art. 6
Accordo 1

Art. 6

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In vigore dal 3 set 1950
Allo scopo di evitare, per quanto possibile, che i contingenti previsti restino inutilizzati, le Parti contraenti convengono di rimettersi reciprocamente, attraverso i loro Uffici commerciali, copia delle licenze rilasciate, in maniera che, se non è debitamente giustificata la proroga, possano rilasciarsi nuove licenze ad altri titolari. Le Amministrazioni rispettive procederanno, se lo ritenessero necessario, ad accertare, entro tre mesi dal rilascio di una licenza d'importazione, la veridicità, dei dettagli della medesima per assicurarsi che fra compratore e venditore esiste una intesa effettiva onde concedere, in tal caso, la relativa licenza di esportazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-6