Art. 12
Accordo 2

Art. 12

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In vigore dal 3 set 1950
L'Instituto Espanol de Moneda Extranjera e l'Ufficio italiano dei Cambi si metteranno d'accordo per l'esecuzione delle presenti disposizioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-12