Art. 10
Accordo 2

Art. 10

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In vigore dal 3 set 1950
I saldi risultanti alla scadenza del presente Accordo nei conti previsti ai precedenti , dopo la liquidazione delle operazioni in corso, dovranno essere regolati entro tre mesi dalla scadenza mediante cessione di divise accettate dal Paese creditore, a meno che i due Governi non convengano altra forma di liquidazione dei detti saldi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-10