Art. 1
Accordo 2

Art. 1

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In vigore dal 3 set 1950
ACCORDO DI PAGAMENTI FRA L'ITALIA E LA SPAGNA Al fine di regolare i pagamenti fra l'Italia e la Spagna, il Governo italiano e il Governo spagnolo hanno convenuto quanto segue: . Agli effetti del presente Accordo si intenderà per Spagna i territori peninsulare e insulari spagnoli, nonché i territori sottoposti alla giurisdizione spagnola e per Italia i territori peninsulare ed insulari italiana nonché i territori soggetti alla giurisdizione italiana.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-1-2