Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 1 mar 1950
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita - occorrendo a mezzo di ispezioni - il controllo sulla gestione tecnica e finanziaria dei corsi e dei cantieri-scuola accertando, fra l'altro, che le voci di spesa siano contenute nei limiti dei piani approvati preventivamente dal Ministero medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;17#art-6