Art. 1
1 / 2In vigore dal 31 dic 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Visto il decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250;
Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per i trasporti;
Decreta:
.
L'esercizio delle attribuzioni amministrative affidate, successivamente alla cessazione dell'Alto Commissariato e sino al 31 dicembre 1949, al Rappresentante del Governo nella Regione sarda ai sensi dell'articolo 61 - primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, fatta eccezione per quelle di competenza dell'Amministrazione regionale e per quelle che siano ad essa delegate, viene prorogato al 31 marzo 1950.
La Ragioneria presso il cessato Alto Commissariato, la Delegazione della Corte dei conti avente sede in Cagliari e il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna continueranno, per il suddetto periodo, ad esplicare, nelle rispettive competenze, le funzioni ad essi attribuite dal secondo comma del predetto art. 61 relativamente agli;
atti del Rappresentante del Governo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-24;956#art-1