Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo VIII
Art. 89
89 / 90Aggiornamenti e rettifiche degli atti per la conservazione
In vigore dal 5 mar 1950
In seguito alle domande previste dall' lettere a) e b) si apportano nelle partite le variazioni i avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, si correggono gli eventuali errori materiali di fatto e si allestiscono gli atti di conservazione del nuovo catasto edilizio libano, e cioè:
a) lo schedario dei numeri di mappa:
b) lo schedario delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa delle singole unità immobiliari urbane che le appartengono, con la consistenza e rendita catastale corrispondenti e nel quale dovranno essere tenuti in evidenza le ulteriori mutazioni;
c) lo schedario dei possessori;
d) tutti gli altri atti che la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali riterrà necessari ed utili per la conservazione del, nuovo catasto edilizio urbano.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-89