Art. 84 · Trasmissione dei ricorsi in appello alla Commissione censuraria provinciale
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo VII

Art. 84

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Trasmissione dei ricorsi in appello alla Commissione censuraria provinciale

In vigore dal 5 mar 1950
L'Ufficio tecnico erariale immediatamente o dopo aver apportare negli atti le correzioni corrispondenti alle decisioni della, Commissione censuaria comunale divenuta definitive, consegna alla Commissione censuaria provianciale, con le proprie osservazioni, i ricorsi in appello prodotti dagli interessati, allegando inoltre un elenco dei ricorsi prodotti gli ufficio già presentati alla stessa Commissione provinciale ai sensi dell'. Ai ricorsi devono essere unito i relativi reclami originali presentati in sede di pubblicazione, con i pareri che ha dato su di essi e con le decisioni prese nei loro riguardi dalla Commissione censuaria comunale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-84