Art. 81 · Pubblicazione delle decisioni della Commissione censuraria comunale e ricorsi in appello
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo VII

Art. 81

81 / 90

Pubblicazione delle decisioni della Commissione censuraria comunale e ricorsi in appello

In vigore dal 5 mar 1950
Pubblicazione delle decisioni della Commissione censuraria comunale e ricorsi in appello L'Ufficio tecnico erariale deve portare a conoscenza degli interessati le decisioni della Commissione censuaria comunale, depositandole alla sede del Comune insieme agli originali dei reclami cui si riferiscono ed alle proprie osservazioni in merito. Dell'avvenuto deposito e del tempo concesso per esaminare gli atti e produrre ricorso in appello, deve essere dato avviso dall'Ufficio tecnico erariale con manifesto da pubblicarsi con le modalità previsto dall'. Le decisioni della Commissione censuaria comunale devono essere pubblicate. Tale pubblicazione si esegue sotto la sorveglianza di un assistente scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale. Gli interessati hanno facoltà di ricorrere in appello alla Commissione censuaria provinciale contro le decisioni della, Commissione censuaria comunale entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione. L'assistente riceve i ricorsi in appello, li numera e li iscrive in apposito protocollo rilasciandone ricevuta che è l'unico titolo per comprovarne la tempestiva prasentazione. La mancata presentazione dei ricorsi, durante i 30 giorni stabiliti, si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati delle decisioni della Commissione censuaria comunale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-81