Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo III
Art. 8
8 / 90Accertamento di immobili a destinazione speciale o pariticolare
In vigore dal 5 mar 1950
Tra classificazione non si esegue, nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opufici ed in genere dai fabbricati previsti nell', della legge 8 giugno 1936;, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili una destinazione estranea alle esigenza suddette senza radicali trasformazioni.
Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di non violazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-8