Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo VII
Art. 79
79 / 90Esame dei reclami e verificazioni
In vigore dal 5 mar 1950
Chiusa la pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale procede alle verificazioni che ritiene necessarie per esprimere il suo parere sui merito dei reclami.
Per le verificazioni per le quali occorre eseguire sopraluogo.
L'Ufficio tecnico erariale deve a avvertire i singoli reclamati della data in cui avrà luogo visi fa coli le modalità indicate nell' invitandoli ad intervenire. Lo stesso Ufficio deve inoltre avvertire della, visita la Commissione censuraria comunale, invitandola a farvi intervenire uno o più dei suoi membri, affinché sia in grado di decidere in prima istanza sui reclami La visita si esegue anche senza il concorso dei reclamanti o dei loro delegati o dei componenti la, Commissione censuaria se, malgrado l'invito, non intervengano.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-79