Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo VII
Art. 69
69 / 90Manifesto al pubblico
In vigore dal 5 mar 1950
Almeno sette giorni prima di quello in cui deve cominciare la pubblicazione il sindaco pubblica un manifesto, col quale l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali:
a) notifica agli interessati i luoghi e le ore in cui gli atti saranno ostensibili per 30 giorni successivi a quello fissato dall'Ufficio tecnico erariale per l'inizio della pubblicazione. Detto termine in casi eccezionali, può dalla Direzione erariale del catasto e dei servizi tecnici erariali, essere prorogato fino ad altri 30 giorni;
b) invita gli interessati ad esaminarli, per riconoscere la regolarità delle loro partite ed a presentare nei giorni stabiliti per la pubblicazione i loro eventuali reclami. Tali reclami non possono essere presentati oltre i termini previsti nella precedente lettera;
c) invita altresì gli interessati a denunciare tutte le variazioni sia di intestazione che di consistenza, sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, avvenute posteriormente alle operazioni di accertamento e classamento.
Detto manifesto deve essere pubblicato nell'albo comunale e rimanervi durante il periodo per Ia pubblicazione. Esso deve anche essere affisso nelle frazioni dei Comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali.
Per i beni interessanti le Amministrazioni dello Stato, sarà dato particolare avviso alle stesse della pubblicazione negli albi dei vari Comuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-69