Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo VII
Art. 66
66 / 90Sede della pubblicazione
In vigore dal 5 mar 1950
La pubblicazione si esegue in ciascun Comune nella sede appositamente predisposta dall'Amministrazione comunale, sotto la sorveglianza di un assistente, scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale.
Per i Comuni molto estesi, gli Uffici tecnici erariali possono richiedere che l'Amministrazione comunale predisponga più sedi di pubblicazione. In tali casi, ed ai soli effetti della pubblicazione, il territorio comunale sarà ripartito in zone. In ciascuna sede saranno depositati in visione al pubblico gli atti relativi alla zona.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-66