Art. 57 · Modalità esecutive delle planimetrie
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo V

Art. 57

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Modalità esecutive delle planimetrie

In vigore dal 5 mar 1950
Le planimetrie da presentare insieme alle dichiarazioni a norma dell' della legge devono essere disegnate ad inchiostro in scala 1: 200 esclusivamente su fogli di carta millimetrata, di determinati tipi e formati, stampati dallo Stato e messi in vendita presso gli Uffici tecnici erariali, presso gli uffici dei Comuni e presso i rivenditori secondari di valori bollati. È tollerato l'uso delle scale 1: 100, ovvero 1: 50. Le planimetrie devono essere eseguite secondo le regole correnti dei disegni edili. Devono inoltre contenere le seguenti indicazioni: a) numero della scheda con la quale l'unità immobiliare è stata dichiarata; b) Comune, via e numero civico relativi al fabbricato nel quale l'unità immobiliare è situata; c) ditta proprietaria; tale indicazione quando si tratti di condominio, può essere limitata alle generalità del primo intestatario; d) altezza media di ciascun vano; e) destinazione dei locali accessori; f) piano o piani nei quali si estende l'unità immobiliare; g) confini dell'unità immobiliare verso le altre proprietà e verso le aree pubbliche. Le prime si indicano scrivendo le generalità del privato o dell'ente pubblico proprietario confinante; le seconde si indicano a mezzo della denominazione stradale. La planimetria deve essere firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra iscritti nei rispettivi albi professionali. Per i fabbricati esistenti alla data del 13 aprile 1939 è consentito che la planimetria venga firmata dall'obbligato alla dichiarazione. La planimetria è esente da tassa di bollo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-57