Art. 39 · Fabbricati rurali
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo V

Art. 39

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Fabbricati rurali

In vigore dal 5 mar 1950
I fabbricati da escludersi dall'accertamento ai sensi della lettera a) del paragrafo precedente sono le costruzioni e porzioni di costruzioni coi loro accessori appartenenti allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinati: a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra ritendosi per tali anche i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonché coloro che col nome di capisquadra sorveglianti campari o altro equivalente conducono o assistono materialmente i giornalisti e gli operai b) al ricovero del bestiame necessario per quella, coltivazione o alimentato da quei terreni c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi. Nel caso di fabbricati in parte rurali, ai sensi del comma precedente, ed in parte urbani si assoggetta all'accertamento la sola parte urbana.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-39